Ammissione di elettori all’esercizio del diritto di voto con procedura speciale

Referendum Costituzionale confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026

Data:

17 marzo 2026

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Descrizione

In occasione delle consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali per esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale) o anche presso il loro domicilio, nello stesso comune d’iscrizione o in altro comune.

  1. Componenti del seggio, rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del Referendum, gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi. Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell’ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione.
  2. Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1490 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.
  3. Naviganti (marittimi o aviatori). Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco, previa esibizione del documento d’identità, della tessera elettorale, di un certificato rilasciato dal Comandante (o Direttore) del porto (o aeroporto) e presentando domanda scritta, sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano.
  4. Degenti in ospedali e case di cura; ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità; detenuti. Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per il referendum, nel luogo di ricovero ubicato in qualunque comune del territorio nazionale. Allo stesso modo sono ammessi a votare nel luogo di ricovero anche i degenti nelle case di riposo per anziani nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private purché, per il referendum, siano elettori di un qualsiasi comune del territorio nazionale. Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 136/1976 i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché, per il referendum, siano elettori di un qualsiasi comune del territorio nazionale.

L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del Comune nelle cui liste l’elettore è iscritto, di apposita dichiarazione (secondo i modelli allegati, specifici per ogni esigenza) recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura/degenza/detenzione e recante, in calce, l’attestazione del direttore sanitario/responsabile della struttura/direttore dell’istituto di prevenzione e pena del predetto luogo di cura/degenza/detenzione comprovante lo stato di ricovero/degenza/detenzione.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (19 marzo).

 

Allegati

A cura di

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Pagina aggiornata il 17/03/2026