L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero (per un periodo minimo di almeno tre mesi) pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera preferibilmente utilizzando il modello che qui si allega, e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che specifichi i motivi (di studio, lavoro, cure mediche, servizio ai sensi dei commi 5 o 6 dell'art. 4-bis L. n. 459/01, familiare convivente dell’elettore temporaneamente all’estero) per i quali il connazionale si trova nel territorio della circoscrizione consolare, così come disposto dal comma 1 del citato art. 4-bis.
Si informa che con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, la relativa domanda può essere prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Può presentare opzione di voto per corrispondenza come elettore temporaneamente all’estero sia chi risulta residente all’estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge il servizio civile all’estero.
Si segnala, inoltre, che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
Per ciò che attiene al voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori possano votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.