ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: partecipazione al voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, ricoverati in case di riposo, tossicodipendenti degenti presso comunità e detenuti.
Ai sensi dell’art. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero ubicato in qualunque comune del territorio nazionale.
Allo stesso modo sono ammessi a votare nel luogo di ricovero anche i degenti nelle case di riposo per anziani nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private purché siano elettori di un qualsiasi comune del territorio nazionale.
Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 136/1976 i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un qualsiasi comune del territorio nazionale.
L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del Comune nelle cui liste l’elettore è iscritto, di apposita dichiarazione (secondo i modelli allegati, specifici per ogni esigenza) recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura/degenza/detenzione e recante, in calce, l’attestazione del direttore sanitario/responsabile della struttura/direttore dell’istituto di prevenzione e pena del predetto luogo di cura/degenza/detenzione comprovante lo stato di ricovero/degenza/detenzione.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.